REGOLA
BOLLATA
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Onorio, vescovo, servo dei servi di Dio, ai diletti figli, frate
Francesco e agli altri frati dell'Ordine dei frati minori, salute e apostolica
benedizione.
La Sede
Apostolica suole accondiscendere ai pii voti e accordare benevolo favore agli
onesti desideri dei richiedenti. Pertanto, diletti figli nel Signore, noi,
accogliendo le vostre pie suppliche, vi confermiamo con l'autorità apostolica,
la Regola del vostro Ordine, approvata dal nostro predecessore papa Innocenzo,
di buona memoria e qui trascritta, e l'avvaloriamo con il patrocinio del
presente scritto. La Regola è questa:
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CAPITOLO I
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[74]
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NEL NOME DEL SIGNORE!
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INCOMINCIA LA VITA DEI FRATI
MINORI
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[75]
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La
Regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del
Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in
castità.
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[76]
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Frate
Francesco promette obbedienza e reverenza al signor papa Onorio e ai suoi
successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana. E gli altri frati siano
tenuti a obbedire a frate Francesco e ai suoi successori.
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CAPITOLO II
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Dl COLORO CHE
VOGLIONO INTRAPRENDERE QUESTA VITA
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E COME DEVONO
ESSERE RICEVUTI
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[77]
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Se
alcuni vorranno intraprendere questa vita e verranno dai nostri frati, questi
li mandino dai loro ministri provinciali, ai quali soltanto e non ad altri sia
concesso di ammettere i frati. I ministri, poi, diligentemente li esaminino
intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa. E se credono tutte
queste cose e le vogliono fedelmente professare e osservare fermamente fino
alla fine; e non hanno mogli o, qualora le abbiano, esse siano già entrate in
monastero o abbiano dato loro il permesso con l'autorizzazione del vescovo
diocesano, dopo aver fatto voto di castità; e le mogli siano di tale età che
non possa nascere su di loro alcun sospetto; dicano ad essi la parola del santo
Vangelo, che "vadano e vendano tutto quello che posseggono e
procurino di darlo ai poveri". Se non potranno farlo, basta ad essi
la buona volontà.
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[78]
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E
badino i frati e i loro ministri di non essere solleciti delle loro cose
temporali, affinché dispongano delle loro cose liberamente, secondo
l'ispirazione del Signore. Se tuttavia fosse loro chiesto un consiglio i
ministri abbiano la facoltà di mandarli da persone timorate di Dio, perché con
il loro consiglio i beni vengano elargiti ai poveri.
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[79]
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Poi
concedano loro i panni della prova cioè due tonache senza cappuccio eä
il cingolo e i pantaloni e il capperone fino al cingolo a meno che qualche
volta ai ministri non sembri diversamente secondo Dio.
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[80]
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Terminato,
poi, I'anno della prova, siano ricevuti all'obbedienza, promettendo di
osservare sempre questa vita e Regola. E in nessun modo sarà loro lecito di
uscire da questa Religione, secondo il decreto del signor Papa; poiché, come
dice il Vangelo, "nessuno che mette la mano all'aratro e poi si volge
indietro è adatto per il regno di Dio".
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[81]
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E
coloro che hanno già promesso obbedienza, abbiano una tonaca con il cappuccio e
un'altra senza, coloro che la vorranno avere. E coloro che sono costretti da
necessità possano portare calzature. E tutti i frati si vestano di abiti viliä
e possano rattopparli con sacco e altre pezze con la benedizione di Dio. Li
ammonisco, però, e li esorto a non disprezzare e a non giudicare gli uomini che
vedono vestiti di abiti molli e colorati ed usare cibi e bevande delicate, ma
piuttosto ciascuno giudichi e disprezzi se stesso.
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CAPITOLO III
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DEL DIVINO UFFICIO E DEL DIGIUNO,
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E COME I FRATI DEBBANO ANDARE PER IL MONDO
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[82]
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I
chierici recitino il divino ufficio, secondo il rito della santa Chiesa romana,
eccetto il salterio, e perciò potranno avere i breviari.
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[83]
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l
laici, invece, dicano ventiquattro Pater noster per il mattutino, cinque
per le lodi; per prima, terza, sesta, nona, per ciascuna di queste ore, sette;
per il Vespro dodici; per compieta sette; e preghino per i defunti.
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[84]
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E
digiunino dalla festa di Tutti i Santi fino alla Natività del Signore. La santa
Quaresima, invece, che incomincia dall'Epifania e dura ininterrottamente per
quaranta giorni, quella che il Signore consacrò con il suo santo digiuno ,
coloro che volontariamente la digiunano siano benedetti dal Signore, e coloro
che non vogliono non vi siano obbligati. Ma l'altra, fino alla Resurrezione del
Signore, la digiunino. Negli altri tempi non siano tenuti a digiunare, se non
il venerdì. Ma in caso di manifesta necessità i frati non siano tenuti al
digiuno corporale.
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[85]
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Consiglio
invece, ammonisco ed esorto i miei frati nel Signore Gesù Cristo che, quando
vanno per il mondo, non litighino ed evitino le dispute di parole, e non
giudichino gli altri; ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e umili,
parlando onestamente con tutti, così come conviene. E non debbano cavalcare se
non siano costretti da evidente necessità o infermità
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[86]
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In
qualunque casa entreranno dicano, prima di tutto: Pace a questa casa;
e, secondo il santo Vangelo, è loro lecito mangiare di tutti i cibi che saranno
loro presentati.
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CAPITOLO IV
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CHE I FRATI NON RICEVANO DENARI
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[87]
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Comando
fermamente a tutti i frati che in nessun modo ricevano denari o pecunia,
direttamente o per interposta persona. Tuttavia, i ministri e i custodi, ed
essi soltanto, per mezzo di amici spirituali, si prendano sollecita cura per le
necessità dei malati e per vestire gli altri frati, secondo i luoghi e i tempi
e i paesi freddi, così come sembrerà convenire alla necessità, salvo sempre il
principio, come è stato detto, che non ricevano denari o pecunia.
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CAPITOLO V
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DEL MODO Dl LAVORARE
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[88]
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Quei
frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con
fedeltà e con devozione così che, allontanato l'ozio, nemico dell'anima, non
spengano lo spirito della santa orazione e devozione, al quale devono servire
tutte le altre cose temporaIi. Come ricompensa del lavoro ricevano le cose
necessarie al corpo, per sé e per i loro fratelli, eccetto denari o pecunia, e
questo umilmente, come conviene a servi di Dio e a seguaci della santissima
povertà.
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CAPITOLO Vl
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[89]
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CHE I FRATI Dl NIENTE Sl APPROPRINO,
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E DEL CHIEDERE L'ELEMOSINA E DEI FRATI INFERMI
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[90]
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I
frati non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcuna altra cosa. E
come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al Signore in
povertà ed umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia. Né devono vergognarsi,
perché il Signore si è fatto povero per noi in questo mondo. Questa è la
sublimità dell'altissima povertà quella che ha costituito voi, fratelli miei
carissimi, eredi e re del regno dei cieli, vi ha fatto poveri di cose e ricchi
di virtù. Questa sia la vostra parte di eredità, quella che
conduce fino alla terra dei viventi. E, aderendo totalmente a questa
povertà, fratelli carissimi, non vogliate possedere niente altro in perpetuo
sotto il cielo, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo.
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[91]
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E
ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino familiari tra loro
reciprocamente. E ciascuno manifesti con fiducia all'altro le sue necessità,
poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più premurosamente
uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale?
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[92]
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E
se uno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire come vorrebbero
essere serviti essi stessi.
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CAPITOLO Vll
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DELLA PENITENZA DA IMPORRE Al FRATI CHE
PECCANO
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[93]
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Se
dei frati, per istigazione del nemico, avranno mortalmente peccato, per quei
peccati per i quali sarà stato ordinato tra i frati di ricorrere ai soli
ministri provinciali, i predetti frati siano tenuti a ricorrere ad essi, quanto
prima potranno senza indugio.
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[94]
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I
ministri, poi, se sono sacerdoti, loro stessi impongano con misericordia ad
essi la penitenza; se invece non sono sacerdoti, la facciano imporre da altri
sacerdoti dell'Ordine, così come sembrerà ad essi più opportuno, secondo Dio.
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[95]
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E
devono guardarsi dall'adirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno, perché
l'ira ed il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri.
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CAPITOLO Vlll
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DELLA ELEZIONE DEL MINISTRO GENERALE Dl QUESTA
FRATERNITÀ E DEL CAPITOLO Dl PENTECOSTE
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[96]
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Tutti
i frati siano tenuti ad avere sempre uno dei frati di quest'Ordine come
ministro generale e servo di tutta la fraternità e a lui devono fermamente
obbedire. Alla sua morte, l'elezione del successore sia fatta dai ministri
provinciali e dai custodi nel Capitolo di Pentecoste, al quale i ministri
provinciali siano tenuti sempre ad intervenire, dovunque sarà stabilito dal
ministro generale; e questo, una volta ogniä tre anni o entro un termine
maggiore o minore, così come dal predetto ministro sarà ordinato.
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[97]
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E
se talora ai ministri provinciali ed ai custodi all'unanimità sembrasse che
detto ministro non fosse idoneo al servizio e alla comune utilità dei frati, i
predetti frati ai quali è commessa l'elezione, siano tenuti, nel nome del
Signore, ad eleggersi un altro come loro custode. Dopo il Capitolo di
Pentecoste, i singoli ministri e custodi possano, se vogliono e lo credono
opportuno, convocare, nello stesso anno, nei loro territori, una volta i loro
frati a capitolo.
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CAPITOLO IX
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DEI PREDICATORI
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[98]
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I
frati non predichino nella diocesi di alcun vescovo qualora dallo stesso
vescovo sia stato loro proibito. E nessun frate osi affatto predicare al
popolo, se prima non sia stato esaminato ed approvato dal ministro generale di
questa fraternità e non abbia ricevuto dal medesimo l'ufficio della
predicazione.
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[99]
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Ammonisco
anche ed esorto gli stessi frati che, nella loro predicazione, le loro parole
siano ponderate e caste, a utilità e a edificazione del popolo,
annunciando ai fedeli i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di
discorso, poiché il Signore sulla terra parlò con parole brevi.
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CAPITOLO X
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DELL'AMMONIZIONE E DELLA CORREZIONE DEI FRATI.
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[100]
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I
frati, che sono ministri e servi degli altri frati, visitino ed ammoniscano i
loro frati e li correggano con umiltà e carità, non comandando ad essi niente
che sia contro alla loro anima e alla nostra Regola.
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[101]
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I
frati, poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato la
propria volontà. Perciò comando loro fermamente di obbedire ai loro ministri in
tutte quelle cose che promisero al Signore di osservare e non sono contrarie
all'anima e alla nostra Regola.
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[102]
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E
dovunque vi siano dei frati che si rendono conto e riconoscano di non poter
osservare spiritualmente la Regola, debbano e possono ricorrere ai loro
ministri. I ministri, poi, li accolgano con carità e benevolenza e li trattino
con tale familiarità che quelli possano parlare e fare con essi così come
parlano e fanno i padroni con i loro servi; infatti, così deve essere, che i
ministri siano i servi di tutti i frati.
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[103]
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Ammonisco,
poi, ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino i frati da ogni
superbia, vana gloria, invidia, avarizia, cure o preoccupazioni di
questo mondo, dalla detrazione e dalla mormorazione.
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[104]
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E
coloro che non sanno di lettere, non si preoccupino di apprenderle, ma facciano
attenzione che ciò che devono desiderare sopra ogni cosa è di avere lo Spirito
del Signore e la sua santa operazione, di pregarlo sempre con cuore puro e di
avere umiltà, pazienza nella persecuzione e nella infermità, e di amare quelli
che ci perseguitano e ci riprendono e ci calunniano, poiché dice il Signore: "Amate
i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano e vi calunniano; beati
quelli che sopportano persecuzione a causa della giustizia, poiché di essi è il
regno dei cieli. E chi persevererà fino alla fine, questi sarà salvo".
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CAPITOLO Xl
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CHE I FRATI NON ENTRINO NEI MONASTERI DELLE
MONACHE
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[105]
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Comando
fermamente a tutti i frati di non avere rapporti o conversazioni sospette con
donne, e di non entrare in monasteri di monache, eccetto quelli ai quali è
stata data dalla Sede Apostolica una speciale licenza.
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[106]
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Né
si facciano padrini di uomini o di donne affinché per questa occasione non
sorga scandalo tra i frati o riguardo ai frati.
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CAPITOLO Xll
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Dl COLORO CHE VANNO TRA I SARACENI E TRA GLI
ALTRI INFEDELI
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[107]
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Quei
frati che, per divina ispirazione, vorranno andare tra i Saraceni e tra gli
altri infedeli, ne chiedano il permesso ai loro ministri provinciali. I
ministri poi non concedano a nessuno il permesso di andarvi se non a quelli che
riterranno idonei ad essere mandati.
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[108]
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Inoltre,
impongo per obbedienza ai ministri che chiedano al signor Papa uno dei
cardinali della santa Chiesa romana, il quale sia governatore, protettore e
correttore di questa fraternità,
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[109]
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affinché,
sempre sudditi e soggetti ai piedi della medesima santa Chiesa, stabili
nella fede cattolica, osserviamo la povertà, I'umiltà e il santo Vangelo
del Signore nostro Gesù Cristo, che abbiamo fermamente promesso.
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[109a]
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Pertanto
a nessuno, in alcun modo, sia lecito di invalidare questo scritto della nostra
conferma o di opporsi ad esso con audacia e temerarietà. Se poi qualcuno
presumerà di tentarlo, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e
dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo. Dal Laterano, il 29 novembre 1223, anno
ottavo del nostro pontificato.
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